La nuova norma, che integra l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, disciplina le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”. La disposizione prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza di indicazione contrattuale, per oltre 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore salva l'ipotesi in cui quest'ultimo dimostrerà l'impossibilità di comunicare i motivi che giustificano l'assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni (il datore di lavoro potrà intendere il rapporto risolto per volontà del lavoratore e senza applicazione della procedura telematica. Una volta consolidate, le dimissioni “di fatto” o “per fatti concludenti” determineranno l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI dovuto soltanto in caso di licenziamento – con conseguente impossibilità per il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato, di fruire del trattamento di NASpI - e la facoltà per lo stesso di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso contrattuale.