La L. n. 203/2024 stabilisce un nuovo criterio per il calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni svolte. La durata del periodo di prova è pari a un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, a partire dall'inizio del rapporto lavorativo. In ogni caso, il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per contratti di durata non superiore a 6 mesi, e non inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.